Maglie-Leuca, stop dal Tar ad appalto da 300 mln di euro

Maglie-Leuca, stop dal Tar ad appalto
da 300 mln di euro
 
di Mauro Ciardo
 
SANTA MARIA DI LEUCA  - Il Tar blocca ancora l’inizio dei lavori per la 275 e si acuisce lo scontro tra le ditte concorrenti.Con un’ordinanza pubblicata ieri mattina il tribunale amministrativo leccese ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Ccc-Igeco, difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, sospendendo il provvedimento con cui Anas aveva escluso dalla gara le prime tre classificate aggiudicando i lavori alla quarta in graduatoria, l’Ati Matarrese-Coedisal-Palumbo, difesa dall’avvocato Pietro Quinto.
 
L’opera da realizzare è la più importante mai progettata per il Salento. Si tratta di una statale a quattro corsie da Maglie a Leuca che, con i suoi 39 chilometri di asfalto, andrà a toccare i territori di 15 comuni ma soprattutto punterà a bypassare e liberare dalle auto cinque centri abitati.
 
Per l’infrastruttura sono stati stanziati 288 milioni da Comitato interministeriale e Regione Puglia, ma dopo 25 anni nessuna ruspa ha mai acceso i motori per via degli innumerevoli ricorsi promossi prima dai comitati ambientalisti e dai proprietari interessati dal tracciato, ora dalle ditte che mirano ad aggiudicarsi la gara.
 
Anas non ha ancora firmato il contratto proprio per via delle continue carte bollate tra le prime due vincitrici. Nel 2013 l’aggiudicazione della gara era stata fatta alla Ccc, poi un ricorso della Matarrese, perso al Tar di Lecce e vinto in sede di Consiglio di Stato, rimescolò le carte e Anas riassegnò l’opera a quest’ultima avendo i giudici rilevato «macroscopiche illegittimità» nella documentazione presentata dalle avversarie.
 
Quest’ultimo ricorso al Tar era stato già annunciato dalla Ccc e ora i giudici hanno deciso di sospendere l’aggiudicazione in attesa di discutere nel merito l’8 luglio prossimo. I giudici leccesi hanno ritenuto che il provvedimento di autotutela adottato da Anas, in esecuzione della sentenza di Palazzo Spada, non fosse adeguatamente motivato in relazione all’interesse pubblico «alla rimozione degli atti viziati da macroscopiche illegittimità» e non vi fosse stata adeguata comparazione tra lo stesso interesse pubblico e la posizione della ditta aggiudicataria originaria.
 
Sorpreso l’avvocato Quinto, che ha già annunciato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sospensiva, rilevando «la singolarità di una tutela cautelare accordata in favore di un ricorrente che pacificamente, come affermato dal giudicato del Consiglio di Stato, ha concorso con Anas nel compimento degli atti viziati da “macroscopiche illegittimità”. In effetti tale espressione - continua il legale - non è mai citata nella motivazione della nuova ordinanza del Tar di Lecce, mentre tale situazione di fatto e di diritto è il cuore di tutta la vicenda nonché della sentenza del Consiglio di Stato. La cosa più rilevante, anche per gli effetti dannosi scaturenti dalla nuova sospensione dei lavori - stigmatizza - è la circostanza che il Tar abbia disatteso la principale eccezione sollevata negli atti difensivi riguardante il difetto di competenza del Tar di occuparsi di un provvedimento emanato da Anas in “dichiarata esecuzione” della sentenza del Consiglio di Stato. In base al codice del processo amministrativo infatti la valutazione se la esecuzione di un giudicato sia corretta o non sia adeguata ai contenuti del giudicato o addirittura se esista o meno il giudicato spetta esclusivamente al giudice della sentenza di cui si discute e cioè, nella specie, il Consiglio di Stato. Tanto più è rilevante - conclude Quinto - che ad esprimersi possa essere il giudice la cui sentenza di segno contrario è stata annullata dal giudice d’appello».
 
Lettura diversa invece quella fornita da Sticchi Damiani, che nel suo ricorso aveva rimarcato il vigore di una legge speciale che vieta di annullare le aggiudicazioni delle opere strategiche e ora concentra l’attenzione sull’interesse pubblico.
 
«Il punto focale credo sia quello per cui il Tar ha ritenuto di soffermarsi sul concetto di autoannullamento da parte di Anas, che direi illegittimo perché non si rileva il pubblico interesse. Assegnando alla quarta concorrente in gara - spiega il difensore della Ccc - è vero che si risparmia il risarcimento previsto comunque dalla sentenza del Consiglio di Stato, ma si andranno a pagare 10 milioni in più dei contribuenti che derivano dall’offerta più alta presentata rispetto alla nostra. Anche se ci sarà appello a questa sospensiva - aggiunge - credo che l’elemento principale per chi ricorrerà sarà quello di dimostrare la convenienza per l’Ente appaltante».

Pubblicato il 10/05/2015


Condividi: