Salento - Pesca sportiva del tonno rosso

Autorizzazioni e regole da rispettare

Salento - Le regole per la pesca sportiva del tonno rosso 
 
 
 
Cambiano le regole per la pesca del tonno rosso, attività praticata da molti pescatori sportivi  lungo l’intero litorale salentino. La  “traina” o il “big game” i sistemi utilizzati con specifiche canne da pesca. Come per il 2009, anche per il corrente anno, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha confermato la possibilità di effettuare la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Comunitario 302 del 2009, per il periodo 16 giugno – 14 ottobre.  I pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare la pesca sportiva del tonno rosso, dovranno richiedere il rilascio dell’autorizzazione alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’imbarcazione da diporto da adibire a tale unità. Per ottenere l’autorizzazione, il proprietario dell’unità deve presentare alla Guardia Costiera apposita istanza contenente tutti gli elementi individuativi dell’unità stessa, nonché, nel caso di natanti, l’esatta indicazione delle matricole dei motori. La predetta comunicazione consente lo svolgimento dell’attività su tutte le acque nazionali. L’autorizzazione ottenuta deve essere detenuta insieme ai documenti di bordo; ha validità triennale, limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre. il nulla osta, rilasciato per l’unità da diporto, consente lo svolgimento dell’attività di pesca ricreativa o sportiva del tonno rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.


A tal fine la Capitaneria di porto di Gallipoli ricorda che:
-    vige il divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare;
-    è vietata la commercializzazione del pescato;
-    la taglia minima pescabile è stabilita in 115 cm. di lunghezza e 30 kg. di peso e, pertanto, è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero;
-    è fatto obbligo di comunicare prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (vhf, cellulare ecc.) la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima del porto di sbarco ovvero del porto più vicino;
-    entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata ovvero trasmessa all’Autorità marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura reperibile presso le Capitanerie di porto.


 


Pubblicato il 25/06/2010


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